Sez. 5, Sentenza n. 8999 del 18/04/2014 (Rv. 630300 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE | Provvedimento di archiviazione adottato in sede penale - Diversa valutazione e qualificazione del fatto da parte del giudice civile - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE
Il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 e segg. cod. proc. pen.) non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile (nella specie, dal giudice tributario), poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 408
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)