Sez. U, Sentenza n. 6646 del 16/12/1981 (Rv. 417498 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NEGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE AUTORE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - OMISSIONE NELL'UNICO TERMINE ASSEGNATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DECISIONI IN MATERIA DISCIPLINARE ED IN MATERIA DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE NEGLI ALBI - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE AL CONSIGLIO DELL'ORDINE AUTORE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - OMISSIONE NELL'UNICO TERMINE ASSEGNATO - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - INTEGRAZIONE SUCCESSIVA DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE.*
Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato entro l'unico termine all'uopo assegnato, ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, in qualità di litisconsorte necessario. (Conf 6014/80, mass n 409785; (Conf 5431/79, mass n 402014).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)