Sez. 6, Sentenza n. 22814 del 06/03/2024 Cc. (dep. 05/06/2024) Rv. 286646-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE | Corruzione commessa dopo la cessazione della qualità - Collegamento con le funzioni pubbliche precedentemente svolte - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI PUBBLICO UFFICIALE
Ai fini della rilevanza della qualifica di pubblico agente dopo la sua cessazione, prevista dall'art. 360 cod. pen., è necessario individuare, con riguardo ai delitti di corruzione, specifici elementi di collegamento tra l'attività compiuta dal "corrotto" nell'esercizio della propria funzione pubblica e l'interesse perseguito dal "corruttore", tali da consentire al primo, sebbene non più in servizio, di soddisfare l'interesse del secondo e di incidere concretamente sulla amministrazione ai fini dell'attuazione del patto corruttivo, in mancanza potendosi configurare la diversa fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen.
Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Cod. Pen. art. 346 ter, Cod. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)