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Sez. 6, Sentenza n. 30566 del 25/06/2025 Ud. (dep. 11/09/2025) Rv. 288631-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI | Acquisizione delle conversazioni come corpo del reato - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288631-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., a condizione che integri il contenuto minimo previsto dalla fattispecie incriminatrice perché il reato si perfezioni, non essendo invece necessario che essa esaurisca totalmente l'offesa tipica al bene giuridico tutelato, sicché non osta alla utilizzabilità il fatto che la condotta criminosa si consumi per effetto di attività successive. (Fattispecie in tema di corruzione, in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la conversazione riproducente l'intervenuto accordo corruttivo, le cui prestazioni reciproche erano state eseguite in momenti successivi).

Cod. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 235, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)