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Sez. 2, Sentenza n. 9445 del 21/04/2009 (Rv. 608111 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Infrazione di cui all'art. 58, comma 15, d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 (nel testo modificato dall'art. 26 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) - Luogo di commissione - Individuazione - Criteri - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608111-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di violazioni amministrative, l'infrazione di cui all'art. 58, comma 15, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - nel testo introdotto dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 -, consistente nell'omissione, da parte di un soggetto privato conferente un incarico professionale ad un pubblico dipendente, della comunicazione, all'amministrazione di appartenenza di questo, dei compensi erogatigli, deve ritenersi commessa - in conformità a quanto affermato a proposito dei reati di omessa comunicazione - nel luogo dove sarebbe dovuta pervenire la comunicazione medesima, e cioè presso la sede della amministrazione di appartenenza del dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 9, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 11, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58 com. 15, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)