Sez. 2, Sentenza n. 6974 del 25/03/2011 (Rv. 617098 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Incarichi privati a medici INAIL - Obbligo di comunicazione dei proventi - Collegamento all'obbligo dell'autorizzazione preventiva - Esclusione - Conseguenze - Autonoma sanzionabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In materia d'incarichi conferiti da privati a medici dipendenti INAIL, la deroga all'obbligo della preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attività extraservizio, consentita da alcune disposizioni speciali, non si applica al diverso obbligo di comunicare i compensi erogati, il quale rimane autonomamente sanzionabile, sia pure nell'ambito temporale delimitato dall'art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 26, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)