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Sez. 1, Sentenza n. 26357 del 07/12/2011 (Rv. 620755 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Stima definitiva - Poteri del giudice - Determinazione dell'indennità in misura inferiore a quella determinata dalla Commissione provinciale - Opposizione dell'espropriante - Necessità - Principio applicabile in caso di stima provvisoria non accettata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620755-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di opposizione alla stima, qualora vi sia stata la stima definitiva, i poteri spettanti al giudice incontrano un limite nell'operatività del principio della domanda, conseguente all'applicazione dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, il quale, imponendo ad entrambe le parti di proporre opposizione, ove intendano ottenere la liquidazione di un'indennità diversa da quella determinata dalla Commissione provinciale, comporta che solo in assenza di un'opposizione dell'espropriante è preclusa al giudice la determinazione di un'indennità inferiore a quella calcolata in sede amministrativa. Nel caso, invece, di stima provvisoria non accettata, non essendovi una stima definitiva, compiuta in via amministrativa, l'espropriante può contrastare la domanda dell'espropriato adducendo gli argomenti e indicando i criteri che, a suo avviso, giustificherebbero la liquidazione di un'indennità inferiore rispetto alla pretesa azionata.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)