Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 02/03/2001 (Rv. 544342 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Conseguenze - Inefficacia della stima nei confronti di tutti i soggetti del rapporto espropriativo - Giudizio di opposizione - Facoltà dell'espropriante - Richieste in ordine all'accertamento dell'indennità - Ammissibilità - Preclusioni sancite in tema di domanda riconvenzionale - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La tempestiva opposizione alla stima da parte dell'espropriato fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, con la conseguenza che l'espropriante può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in ordine all'accertamento dell'indennità di esproprio. Quanto al regime delle preclusioni gravanti sull'espropriante convenuto in giudizio, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva deve ritenersi necessaria una esplicita domanda dell'espropriante medesimo, da formularsi nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale, nel solo caso in cui venga da lui richiesta la determinazione giudiziale dell'indennità in misura inferiore a quella stabilita in sede amministrativa, mentre, in ipotesi di indennità provvisoria non accettata, le sue argomentazioni difensive non postulano, in alcun caso, l'osservanza delle forme della domanda riconvenzionale e non sono, pertanto, soggette al regime di preclusioni per essa previsto.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)