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Sez. 1, Sentenza n. 10668 del 20/05/2005 (Rv. 580888 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Conseguenze - Inefficacia della stima nei confronti di tutti i soggetti del rapporto espropriativo - Giudizio di opposizione - Facoltà dell'espropriante - Richieste in ordine all'accertamento dell'indennità - Ammissibilità - Preclusioni sancite in tema di domanda riconvenzionale - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580888-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La tempestiva opposizione alla stima da parte dell'espropriato fa venir meno l'efficacia vincolante della stima stessa per tutti i soggetti del rapporto espropriativo, con la conseguenza che l'espropriante può legittimamente svolgere in giudizio le sue difese in ordine all'accertamento dell'indennità di esproprio. Quanto al regime delle preclusioni gravanti sull'espropriante convenuto in giudizio, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di una stima definitiva, un'esplicita domanda dell'espropriante medesimo, da formulare nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale, è necessaria solo nel caso in cui sia da lui richiesta la determinazione giudiziale dell'indennità in misura inferiore a quella stabilita in sede amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)