Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 22/10/1974 (Rv. 371454 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - AUTORIZZAZIONE TARDIVA - VALIDITA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - NATURA - AUTORIZZAZIONE TARDIVA - VALIDITA - LIMITI.*
Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione del curatore a stare in giudizio deriva direttamente dalla legge, mentre l'autorizzazione del giudice delegato, richiesta dall'art 31 legge fallimentare, e una condizione di efficacia dell'attivita processuale del curatore stesso. Pertanto, detta autorizzazione puo intervenire anche tardivamente con l'effetto di sanare retroattivamente l'irregolarita degli Atti precedenti, salvo che questa sia stata gia accertata dal giudice, con l'applicazione della relativa sanzione. (V 1559'70, mass n 347436; 1808'61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)