Sez. U, Sentenza n. 1559 del 18/09/1970 (Rv. 347436 - 01)
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE UN GIUDIZIO - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE INTERVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - SANATORIA.*
FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE UN GIUDIZIO - MANCANZA - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - AUTORIZZAZIONE INTERVENUTA IN CORSO DI GIUDIZIO - SANATORIA.*
Il difetto di autorizzazione del curatore, da parte del giudice delegato, a promuovere un'Azione giudiziaria non importa nullita assoluta, ma da luogo ad una irregolarita processuale che resta sanata, con effetto ex tunc, dalla sopravvenuta autorizzazione nel corso del giudizio (nella specie, di primo grado). (V 1808'61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)