Sez. 1, Sentenza n. 4604 del 08/07/1983 (Rv. 429474 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - TARDIVITÀ - SANATORIA - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO - TARDIVITÀ - SANATORIA - LIMITI.*
Il curatore del fallimento il quale, senza esservi autorizzato dal giudice delegato, agisca in giudizio per mezzo di un procuratore investito del patrocinio in base ad un atto formalmente valido e da lui promanante, non è una parte priva di rappresentanza tecnica, ma una parte cui fa difetto la capacità o legittimazione processuale; tale situazione rimane fuori della previsione dell'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., che ha riguardo alla diversa ipotesi di un difensore privo dello ius postulandi e ad essa, invece, da un lato torna applicabile l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., in base al quale il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, può assegnare alle parti un termine per la Costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza o la assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza, e dall'altro il principio che il difetto di capacità processuale può essere sanato, con efficacia retroattiva anche sui precorsi gradi di giudizio, dalla sopravvenuta autorizzazione, salvo che il giudice abbia già accertato l'inefficacia ed applicato la relativa sanzione, ovvero che si sia verificata una preclusione o una decadenza. (V 3301/81, mass n 413875; (V 287/81, mass n 410714; (V 5619/79, mass n 402215; (V 2015/69, mass n 341250; (Conf 3016/74, mass n 371467; (Conf 3008/74, mass n 371454; (Conf 1559/70, mass n 347436; (Conf 1808/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)