Sez. 1, Sentenza n. 2830 del 14/10/1974 (Rv. 371249 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - INADEMPIENZA CONCORDATARIA - VALUTAZIONE - POTERI DEL TRIBUNALE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - RIAPERTURA DEL FALLIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONCORDATO - INADEMPIENZA CONCORDATARIA - VALUTAZIONE - POTERI DEL TRIBUNALE - LIMITI.*
Nel giudizio di risoluzione del concordato fallimentare il tribunale, investito della situazione di inadempienza concordataria, non ha altro compito, ne altro potere, che constatare se i termini di adempimento, vuoi per condotta solutoria, vuoi per modalita o per cronologia, siano stati osservati. Il giudizio e di tipica natura sanzionatoria rigida ed e da escludere ogni margine di discrezionalita che consenta al tribunale la concessione di proroghe o la valutazione della gravita dell'inadempimento per motivi di politica giudiziaria economica.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)