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Sez. 2, Sentenza n. 1047 del 18/03/1975 (Rv. 374461 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - DESTINAZIONE DELLO SCRITTO ALLA PARTE CHE LO INVOCA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374461-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - DESTINAZIONE DELLO SCRITTO ALLA PARTE CHE LO INVOCA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Per l'esistenza del requisito di un principio di prova per iscritto, ai fini dell'art 2724 n 1 cod civ, non occorre che lo scritto sia diretto alla parte che intende giovarsene, essendo sufficiente che esso provenga dalla persona contro cui e fatto valere, o dal suo rappresentante. (V 2212/68, mass n 334434).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)