Sez. 1, Sentenza n. 2212 del 03/07/1968 (Rv. 334434 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - REQUISITI - SCRITTURA ALTRUI O NON FIRMATA - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA- CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA - REQUISITI - SCRITTURA ALTRUI O NON FIRMATA - PRINCIPIO DI PROVA SCRITTA- CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Il principio di prova scritta e un indizio, risultante accidentalmente da un qualsiasi scritto della parte, e non una prova piena e diretta del fatto o negozio che si intende provare in giudizio dall'altra. Sufficienti, a costituire un tale indizio, sono la provenienza dello scritto dalla persona contro la quale e diretta la domanda o dal suo rappresentante e la sua attitudine a rendere verosimile il fatto allegato. Ad integrare l'estremo della provenienza e necessaria la sua imputabilita a colui che e soggetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. A radicare codesta imputabilita, e sufficiente la volontarieta dell'atto, e quindi la capacita d'intendere e di volere del soggetto, non occorrendo anche la sua capacita di agire. Pertanto, puo costituire principio di prova scritta anche una scrittura non firmata, purche espressamente o tacitamente accettata dall'autore e perfino uno scritto altrui, purche colui contro il quale e fatto valere lo abbia fatto proprio e ne abbia dato incarico, anche verbale, all'autore dello scritto. (V. 2964-66, massima n. 325576'461-64'1885-59' 1566-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)