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Sez. 1, Sentenza n. 2223 del 29/01/1996 Ud. (dep. 29/02/1996) Rv. 203893 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale | Ipotesi di reato di cui ai primi due commi dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 - Figure autonome - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203893-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale

La fattispecie criminosa di cui al secondo comma dell'art. 9 Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nel testo in vigore a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 12 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 (inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno), non ha, rispetto a quella prevista dal primo comma, natura di circostanza aggravante, ma è autonoma figura di reato. Ai fini della sussistenza della ipotesi delittuosa di cui al secondo comma, è necessario quindi che si verifichi, da parte del sorvegliato speciale, la violazione delle prescrizioni dell'obbligo o del divieto di soggiorno mentre integra la contravvenzione di cui al primo comma la violazione degli altri obblighi, qualunque sia la misura in concreto applicata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)