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Sez. L, Sentenza n. 11800 del 12/07/2012 (Rv. 623371 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Ordinanza di rigetto del reclamo - Condanna del reclamante alle spese - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Opposizione al precetto o all'esecuzione - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Oggetto - Riesame illimitato della condanna alle spese - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623371-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In tema di procedimenti cautelari, l'ordinanza con la quale il Tribunale, rigettando il reclamo, condanni il reclamante alle spese non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., dovendo il soccombente, che non intenda iniziare il giudizio di merito, opporsi al precetto intimato, o all'esecuzione iniziata, sulla base dell'ordinanza, fermo restando che nel conseguente giudizio di opposizione, che è giudizio a cognizione piena, la condanna alle spese può essere ridiscussa senza limiti, come se l'ordinanza sul reclamo, che è provvedimento a cognizione sommaria, fosse, sul punto, titolo esecutivo stragiudiziale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)