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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19276 del 07/11/2012 (Rv. 623941 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Procedimento cautelare anteriore alla legge n. 69 del 2009 - Ordinanza su reclamo - Statuizione sulle spese - Mezzo di impugnazione - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2012-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623941-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

Nel procedimento cautelare proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, l'ordinanza collegiale sul reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. è impugnabile, quanto alla statuizione sulle spese, con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 669 septies, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69, mezzo preclusivo del ricorso straordinario per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)