diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 25401 del 11/11/2020 (Rv. 659542 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento emesso ex art. 28 st. lav. - Reclamo al collegio - Ordinanza di inammissibilità ad opera del Tribunale in composizione collegiale - Rimedio esperibile - Ricorso per cassazione - Esclusione - Ricorso in appello - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659542-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della l. n. 300 del 1970, ove avverso il decreto che decide sul ricorso sia proposto reclamo al collegio, in luogo dell'opposizione, il provvedimento collegiale che dichiari l'inammissibilità del reclamo non può essere impugnato con il ricorso per cassazione, ma deve esserlo mediante appello, giacché il criterio della prevalenza della sostanza degli atti sulla loro forma consente, nelle ipotesi in cui dalla qualificazione formalmente operata dal giudice derivi la inoppugnabilità della decisione adottata, l'esperibilità del mezzo di impugnazione corrispondente alla sostanza degli atti processuali. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - contenente la deduzione che, al di là dell'erroneo "nomen iuris", l'atto avverso il decreto dovesse qualificarsi, in relazione al suo contenuto ed alla sua causa reale, come opposizione -, sul rilievo che il provvedimento emesso in sede di reclamo non rientrasse tra quelli impugnabili ai sensi degli artt. 111 Cost. e 360 c.p.c. e che il criterio sostanzialistico comportasse il diritto della parte a proporre appello, quale mezzo di impugnazione esperibile avverso la decisione resa sulla opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)