Sez. 2, Sentenza n. 375 del 10/01/2008 (Rv. 601145 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Assenza del destinatario e mancanza delle altre persone indicate nel comma secondo dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982 n.890 - Consegna del plico - Al custode del fabbricato - Validità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
La notificazione a mezzo posta deve ritenersi validamente effettuata, ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n.890, anche qualora il piego contenente l'atto oggetto della notificazione sia consegnato, nell'assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone indicate nel comma secondo del suddetto articolo, al custode del fabbricato. Infatti, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, deve presumersi, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le mansioni del custode rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano nel fabbricato custodito.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)