Sez. 3, Sentenza n. 2327 del 03/03/1998 (Rv. 513268 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Assenza del destinatario - Consegna del plico - Custode del fabbricato - Equiparabilità al portiere - Presunzione - Fondamento (art. 7 legge 890/ 1982).
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Poiché il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, è valida la notifica di un atto giudiziario - a mezzo del servizio postale - consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari, abitanti nel fabbricato custodito (art. 7, terzo comma, legge 20 novembre 1982/890).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)