Sez. 2, Sentenza n. 23589 del 15/09/2008 (Rv. 604653 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Verbale di accertamento dell'infrazione - Notifica a mezzo posta - Disciplina precedente l'entrata in vigore del d.l. n. 248 del 2007 - Assenza del destinatario - Consegna al custode dello stabile - Invio di raccomandata con ricevuta di ritorno - Necessità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 7 l. n. 890 del 182 - nel regime applicabile "ratione temporis", prima della modifica introdotta dall'art. 36, comma secondo quater, d.l n. 248 del 2007, conv. in l. n. 31 del 2008 - ove la consegna del piego, per l'assenza del destinatario, sia avvenuta nelle mani del custode dello stabile di residenza di quest'ultimo, non è necessario l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale adempimento, infatti, è stata introdotto dal d.l. citato ed è imposto per le notifiche successive all' entrata in vigore di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 36 com. 2 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)