Sez. 5 - , Sentenza n. 6103 del 30/03/2016 (Rv. 647678 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione di atto impositivo - Integrazione o modifica della motivazione in corso di causa - Esclusione - Fondamento - Deroga da parte dell'art. 1, comma 303, della l. n. 296 del 2006 - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il processo tributario ha natura impugnatoria, sicché l'Amministrazione finanziaria non può modificare, in ragione delle contestazioni del contribuente, le motivazioni poste a fondamento dell'atto impositivo, senza che tale generale principio possa ritenersi derogato, in tema di deduzione dei costi delle operazioni con imprese residenti in territori con regime fiscale agevolato, dall'art. 1, comma 303, della l. n. 296 del 2006, laddove subordina l'applicazione retroattiva del comma 302 di detta norma alla prova di cui all'art. 110, comma 11, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986, previsione che si limita, invero, a ribadire che la degradazione da presupposto di indeducibilità a violazione amministrativa sanzionata, attuata dalla disciplina sopravvenuta, riguarda solo il profilo formale della violazione, consistente nella mancata separata indicazione dei costi in dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 3, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)