Sez. 1, Sentenza n. 6090 del 08/11/1999 Cc. (dep. 28/12/1999) Rv. 215017 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Decorrenza in caso di connessione ai sensi dell'art. 12 comma primo, lett. c)- cod. proc. pen. - Vincolo teleologico tra omicidio e delitto associativo - Ipotizzabilità astratta - Ragione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È astrattamente ipotizzabile il nesso teleologico, rilevante ai fini della retrodatazione del termine iniziale della custodia cautelare, tra un omicidio o un tentato omicidio e un delitto associativo già in atto, in quanto la natura permanente di quest'ultimo rende possibile che, dopo la creazione dell'associazione, questa costituisca il reato-fine rispetto al primo, commesso esclusivamente allo scopo di consentire la sopravvivenza del sodalizio criminoso. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi tale vincolo nella consumazione dell'omicidio di un appartenente all'associazione sospettato di tradimento, essendo emerso "in fatto" che il delitto non era stato eseguito con finalità di tipo preventivo, per impedire al "traditore" rivelazioni pregiudizievoli all'esistenza dell'associazione, bensì per scopi meramente punitivi, da cui esulava qualsiasi intento di garantire quell'esistenza, sì che non si sarebbe potuto definire l'omicidio come reato commesso per eseguire il reato associativo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)