Sez. 1, Sentenza n. 1815 del 26/03/1998 Cc. (dep. 27/04/1998) Rv. 210391 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI | Reato commesso per eseguirne un altro - Omicidi commessi da appartenenti ad associazioni per delinquere di tipo mafioso in ambito di c.d."guerra di mafia" - Configurabilità della suddetta ipotesi di connessione - Esclusione - Applicazione del principio in tema di "contestazione a catena".
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI
Nel caso di omicidi commessi da appartenenti ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito di una c.d."guerra di mafia" con altra similare organizzazione criminosa, non può dirsi che sussista connessione ai sensi dell'art.12, comma 1, lett.c), c.p.p. tra i detti omicidi ed il reato associativo, nel senso che i primi possano dirsi commessi "per eseguire" il secondo, attesa la natura permanente di quest'ultimo e la sua preesistenza rispetto agli altri fatti criminosi in questione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso, in tema di misure cautelari, che potesse trovare applicazione la disposizione di cui all'art.297, comma 3, c.p.p., relativa alle c.d."contestazioni a catena", nella parte in cui richiama l'ipotesi di connessione prevista dal citato art.12, comma 1, lett.C, stesso codice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)