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Sez. 6, Sentenza n. 43 del 13/01/1997 Cc. (dep. 13/03/1997) Rv. 207161 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Computo - Connessione tra reati ex art. 291 terzo comma cod. proc. pen. - Qualificata ai sensi dell'art. 12 primo comma lett. b) e c) cod. proc. pen. - Necessità - Fattispecie: omicidio e associazione mafiosa - Ipotesi.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207161-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di computo dei termini di durata delle misure cautelari, perché sussista la connessione di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. non basta che tra due reati esista un qualsiasi rapporto di connessione finalistica, essendo necessario che esso sia qualificato secondo lo schema di cui all'art. 12 primo comma lett. b) e c) cod. proc. pen., limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri. In applicazione di tale principio va esclusa una connessione rilevante ai sensi del citato art. 297 terzo comma cod. proc. pen. tra il reato di omicidio commesso per mantenere viva sul territorio la forza intimidatrice di un sodalizio criminoso e quello di associazione per delinquere di stampo camorristico. Ciò in quanto, da un lato la connessione teleologica opera solo quando la volontà di perpetrare il reato-fine ricorre già al momento della consumazione del reato-mezzo e, d'altro canto, l'omicidio rappresenta una evenienza imprevista ed imprevedibile nel momento in cui con l'affiliazione al sodalizio si perfeziona il delitto ex art. 416 bis cod. pen. (Precisa tuttavia la Corte che nel caso di associazione per delinquere di tipo mafioso costituitasi per commettere estorsioni, l'omicidio di chi si sottrae alle richieste estorsive certamente non è legato da una connessione teleologica con il reato associativo. Diverso, è invece il caso in cui, un reato di omicidio sia stato commesso nell'ambito di una cosiddetta guerra di mafia per assicurare la sopravvivenza stessa del sodalizio criminoso. La sostanziale diversità è segnata dal fatto che in questo secondo caso per indagare la sussistenza del rapporto di connessione teleologica deve essere ribaltata la prospettiva usuale e si deve verificare se, considerato l'omicidio come reato-mezzo, possa considerarsi reato-fine lo stesso reato associativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)