Sez. 6, Sentenza n. 3441 del 28/11/2005 Cc. (dep. 27/01/2006) Rv. 233116 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE | Sentenza - Omessa condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Possibilità di provvedere attraverso la procedura di correzione degli errori materiali - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - AZIONE CIVILE
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora il giudice ometta di provvedere sulle spese processuali sostenute dalla parte civile, è esperibile da quest'ultima il ricorso per cassazione, in applicazione dell'art.111 Cost., deducendo la violazione della legge processuale a suo danno, e non quello della correzione dell'errore materiale, previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. Tale procedura è infatti limitata dall'art. 535, comma quarto, dello stesso codice all'omessa condanna al pagamento delle spese processuali che sono sempre poste a carico del condannato a norma del comma primo del medesimo art. 535, mentre la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è una conseguenza ex lege dell'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno, potendo sempre il giudice disporre la loro compensazione, totale o parziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)