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Sez. 5, Sentenza n. 22445 del 10/03/2004 Cc. (dep. 11/05/2004) Rv. 228092 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza della Corte di cassazione - Omessa condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - Possibilità di rimediarvi mediante procedura di correzione dell' errore materiale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228092-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

L'omessa statuizione, nella sentenza di cassazione, in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è rimediabile mediante la procedura di correzione degli errori materiali, atteso che, dovendosi fare applicazione del criterio di cui all'art. 91 cod.proc.civ.(per il quale l'onere delle spese va valutato tenendo conto delle alterne vicende verificatesi nei diversi gradi del giudizio, con riguardo al suo esito finale ed alla effettiva spendita di attività processuale), il giudice, anche in sede penale, a prescindere dalla totale o parziale soccombenza dell'imputato, deve pur sempre procedere ad una valutazione dell'attività svolta dal difensore della parte civile per cui, sulla base del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, non solo deve tener conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tariffa forense, ma può anche disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale delle spese sostenute.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)