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Sez. 5, Sentenza n. 46349 del 15/11/2007 Cc. (dep. 12/12/2007) Rv. 238885 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Omessa statuizione nella sentenza di cassazione in ordine alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238885-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA

La procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod. proc. pen.), è applicabile nel caso in cui la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso omettendo la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, considerato che detta omissione si concreta in un nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti e che la relativa statuizione riveste natura accessoria e obbligatoria e, nella specie, anche consequenziale, nel senso che essa consegue dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)