Sez. 5, Sentenza n. 28105 del 19/12/2005 (Rv. 587464 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Acquisto della "prima casa" - Art. 2, comma secondo, del d.l. n. 12 del 1985 - Condizioni del beneficio - Destinazione del fabbricato ad abitazione della parte acquirente e del suo nucleo familiare - Necessità - Utilizzazione dell'immobile come abitazione separata di uno dei membri del nucleo familiare - Spettanza dell'agevolazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il trattamento fiscale agevolato previsto per l'acquisto della "prima casa" dall'art. 2, comma secondo, del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118, non può essere esteso - a fronte dell'esplicito ed univoco riferimento, ivi contenuto, alla destinazione del fabbricato ad abitazione della parte acquirente e del suo nucleo familiare, inteso come con esso convivente - all'ipotesi in cui uno dei membri del nucleo familiare (nella specie, la figlia degli acquirenti) vada ad abitarvi separatamente, senza neppure che ciò emerga dalla dichiarazione resa nell'atto di compravendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)