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Sez. 5, Sentenza n. 19738 del 23/12/2003 (Rv. 569195 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta prima casa - Disciplina prevista dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 1993 - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio idoneo ad abitazione - Idoneità abitativa - Nozione.
Stato
decisa il 2003-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569195-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l'acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l'acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza con la quale era stata riconosciuta la spettanza del beneficio ad un contribuente che possedeva la quota di un appartamento che, oltre che per il fatto di essere locato a terzi, per le ridotte dimensioni era inidoneo ad essere destinato ad abitazione di un nucleo familiare composto da cinque persone).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 1, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)