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Sez. 4, Sentenza n. 4608 del 17/04/1996 Ud. (dep. 04/05/1996) Rv. 205214 - 01

Circolazione stradale - Illecità penali - Sanzioni amministrative accessorie - Patente - Sospensione - In genere | Sospensione provvisoria della patente - Competenza del Prefetto - Applicazione definitiva della sospensione della patente - Spettanza all'autorità giudiziaria - Trasmissione al Prefetto da parte del cancelliere dei provvedimenti giudiziari passati in giudicato - Finalità.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205214-01

Circolazione stradale - Illecità penali - Sanzioni amministrative accessorie - Patente - Sospensione - In genere

Mentre la sospensione cautelare della patente di guida, disciplinata dall'art. 223 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce provvedimento di competenza del Prefetto, l'applicazione definitiva della sanzione amministrativa accessoria detta spetta all'Autorità Giudiziaria in conseguenza dell'accertamento di un reato nei casi previsti. L'incombente di cui all'art. 223, comma quarto, D.Lgs. citato, per il quale il cancelliere è tenuto a trasmettere i provvedimenti giudiziari passati in giudicato al Prefetto, è finalizzato all'esecuzione dell'applicazione della menzionata sospensione della patente in quanto il Prefetto, allorché la decisione è divenuta irrevocabile, adotta il provvedimento di sospensione per la durata stabilita dall'Autorità Giudiziaria, detraendo il periodo di sospensione già sofferto dall'interessato per effetto dell'eventuale misura adottata in via provvisoria.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)