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Sez. 4, Sentenza n. 2794 del 15/12/1998 Ud. (dep. 02/03/1999) Rv. 213224 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Provvedimento prefettizio - Computabilità della durata nel provvedimento del giudice - Legittimità - Competenza - Giudice dell'esecuzione.
Stato
decisa il 1998-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213224-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - SOSPENSIONE - IN GENERE

In tema di patteggiamento per reato comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la decisione del giudice sul punto non trova ostacolo nella circostanza che il Prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto deciso dall'Autorità amministrativa. In sede di esecuzione, non potendosi ritenere i diversi periodi di sospensione cumulabili, si deve tener conto del periodo di sospensione imposto dal prefetto ed il relativo tempo deve essere detratto da quello stabilito dal giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)