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Sez. 3, Sentenza n. 1649 del 08/06/1973 (Rv. 364532 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA DEL PEDONE - LIBERAZIONE AUTOMATICA DELL'INVESTITORE DALLA PRESUNZIONE DI COLPA - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364532-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA DEL PEDONE - LIBERAZIONE AUTOMATICA DELL'INVESTITORE DALLA PRESUNZIONE DI COLPA - ESCLUSIONE - PROVA LIBERATORIA - NECESSITA.*

L'accertamento dell'eventuale comportamento colposo di un pedone, investito da un veicolo, non e sufficiente per l'affermazione della sua colpa esclusiva, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art 2054 cod civ, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e di essersi venuto a trovare, per motivi estranei ad ogni suo Obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilita di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, allorquando essi siano stati cosi rapidi ed inattesi da far convergere all'improvviso la persona di lui sulla traiettoria percorsa dal veicolo. (Conf 2891/69, mass n 342718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)