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Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 30/07/1969 (Rv. 342718 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342718-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*

Nel caso di investimento di un pedone, puo essere affermata la colpa esclusiva di lui solo quando il conducente, per motivi estranei ad ogni suo Obbligo di diligenza, sia venuto a trovarsi nella oggettiva impossibilita di avvistare il pedone, e di osservarne tempestivamente i movimenti, i quali siano stati intanto cosi rapidi ed inattesi da far convergere all'improvviso la persona di lui nella traiettoria percorsa dal veicolo.*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)