Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 30/07/1969 (Rv. 342718 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COLPA ESCLUSIVA DEL PEDONE INVESTITO - CONDIZIONI.*
Nel caso di investimento di un pedone, puo essere affermata la colpa esclusiva di lui solo quando il conducente, per motivi estranei ad ogni suo Obbligo di diligenza, sia venuto a trovarsi nella oggettiva impossibilita di avvistare il pedone, e di osservarne tempestivamente i movimenti, i quali siano stati intanto cosi rapidi ed inattesi da far convergere all'improvviso la persona di lui nella traiettoria percorsa dal veicolo.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102, Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)