diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 23/08/1977 (Rv. 387517 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE - SUSSISTENZA - COLPA ESCLUSIVA DI LUI - AFFERMAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTI SULLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387517-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE - SUSSISTENZA - COLPA ESCLUSIVA DI LUI - AFFERMAZIONE - INAMMISSIBILITA - ACCERTAMENTI SULLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - NECESSITA.*

L'accertamento del comportamento colposo del pedone, per avere posto in essere la situazione di pericolo nella quale venne investito da un veicolo, non e sufficiente per l'affermazione della sua colpa esclusiva e non esime, percio, il giudice dall'accertare se ed in quale misura il conducente del veicolo, il cui Obbligo di prudenza non viene mai meno, abbia concorso nella produzione dell'evento lesivo, specie quando sia stata rappresentata in giudizio, in base a specifici elementi, la sussistenza di un nesso di causalita fra la condotta del conducente e l'evento medesimo. (Conf 1649/73, mass n 364532; (Conf 2891/69, mass n 342718; (Conf 2138/66, mass n 324165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)