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Sez. L, Sentenza n. 4733 del 05/11/1977 (Rv. 388344 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA EX DM 3 AGOSTO 1974 - SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388344-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PERENTORI - PROROGA EX DM 3 AGOSTO 1974 - SCIOPERO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AIUTANTI - LIMITI DI APPLICABILITA.*

La proroga dei termini di decadenza disposta con il DM 3 agosto 1974 (in gu n 209 del 9 agosto 1974), in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari nei distretti delle corti d'appello di Roma e di Milano, per effetto dell'astensione dal lavoro degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, e applicabile soltanto per gli Atti che dovevano essere compiuti da o per mezzo dei medesimi e non anche per quegli Atti che dovevano essere compiuti da o per mezzo di altri funzionari. (nella specie, la suprema Corte ha affermato l'inapplicabilita della proroga al termine di 20 giorni per il deposito del ricorso presso la cancelleria di cui agli artt 47, terzo comma, e 369 cod proc civ). (Conf 954/76, mass n 379604).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., DM 03/08/1974

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)