Sez. 2, Sentenza n. 3368 del 06/06/1985 (Rv. 441041 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - D.M. 25 FEBBRAIO 1982 DI PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER IL COMPIMENTO DI ATTI PRESSO L'UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI PRESSO LA CORTE DI APPELLO - APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE PER IL DEPOSITO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - PROROGABILITÀ - D.M. 25 FEBBRAIO 1982 DI PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA PER IL COMPIMENTO DI ATTI PRESSO L'UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI PRESSO LA CORTE DI APPELLO - APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE AL TERMINE PER IL DEPOSITO DI UN RICORSO PER CASSAZIONE.*
Alla stregua del decreto del ministro di grazia e giustizia emanato, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1948 n. 437, il 25 febbraio 1982 e pubblicato il 27 febbraio, il quale ha prorogato di quindici giorni, con decorrenza dalla data della pubblicazione, i termini di decadenza per il compimento di Atti presso l'ufficio unico notificazioni esecuzioni e protesti presso la Corte d'appello di Roma, o a mezzo del personale addetto a questo ufficio, scadenti nel periodo compreso tra l'1 dicembre 1981 ed il 26 febbraio 1982, va esclusa l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., di un ricorso per Cassazione notificato, per ministero dell'ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello predetta, entro tale periodo ove depositato oltre il termine previsto dal citato art. 369 atteso che l'attività dell'ufficiale giudiziario inerente alla notificazione si esaurisce non con la consegna al destinatario della copia dell'atto, ma con la restituzione del suo originale al richiedente, il quale solo quando ne abbia la disponibilità può provvedere ai successivi incombenti processuali prescritti in relazione ad esso. (V 763/85, mass n 438966; (V 4307/78, mass n 393972; (V 4733/77, mass n 388344; (V 954/76, mass n 379604).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/04/1948 num. 437 art. 2 CORTE COST., DM 25/02/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)