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Sez. L, Sentenza n. 1751 del 02/03/1999 (Rv. 523763 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Accertamento giudiziale del danno - Distinzione tra danno attinente alla capacità redditoriale e danno alla salute - Ammissibilità - Specifica e accertamento in ordine al secondo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523763-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

In relazione alla distinzione tra il danno alla salute, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sè considerata, e il danno derivante dal medesimo evento lesivo che incide, riducendo la capacità lavorativa, sulla produzione di reddito, non è censurabile la decisione del giudice di merito che in relazione alla invalidità permanente conseguente all'infortunio determini l'entità del pregiudizio complessivamente riguardante l'integrità fisica del soggetto, distinguendo poi in tale ambito, ai fini della liquidazione, il profilo che attiene direttamente alla capacità reddituale (al quale va riferita la copertura dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e il danno che risulta indipendente da tali riflessi sulla sfera patrimoniale; per questo secondo aspetto è necessario tuttavia uno specifico accertamento in ordine alle conseguenze dell'evento lesivo sulla sfera non patrimoniale di estrinsecazione dei valori personali vitali. (Nella specie, è stata cassata per vizio di motivazione la sentenza, che, dopo aver stabilito l'esistenza di un danno complessivo correlato ad una riduzione percentuale della totale validità fisica, ha ragguagliato il danno alla salute non incidente sulla capacità reddituale ad una diversa percentuale di detta riduzione, senza tuttavia svolgere un'adeguata indagine in proposito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)