diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2008 del 18/02/1993 (Rv. 480984 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi | Lesioni personali riportate dalla vittima - Danno alla salute - Liquidazione - Ricorso ai criteri equitativi - Indicazione degli estremi logico giuridici e fattuali che hanno guidato il giudice nella liquidazione del danno - Necessità.
Stato
decisa il 1993-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480984-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Criteri equitativi

Il giudice, anche quando si serve di criteri equitativi, ha il dovere di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che lo hanno guidato nella liquidazione del danno alla salute conseguente alle lesioni personali riportate dalla vittima in particolare indicando l'evento biologico, ossia la specifica lesione dell'organismo, ed il danno alla salute, ossia il grado di menomazione dell'integrità fisio-psichica che, avuto riguardo al contesto organico ed al quadro delle funzioni vitali, è stato provocato dalle lesioni, incidendo sulla sfera non patrimoniale d'estrinsecazione dei valori personali vitali, psico fisici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)