Sez. L, Sentenza n. 2041 del 22/03/1986 (Rv. 445242 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI APPARTENENZA ALLE VARIE CATEGORIE, QUALIFICHE, LIVELLI E GRADI - AUTONOMIA COLLETTIVA - SOSTITUZIONI O AGGIUNTE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI APPARTENENZA ALLE VARIE CATEGORIE, QUALIFICHE, LIVELLI E GRADI - AUTONOMIA COLLETTIVA - SOSTITUZIONI O AGGIUNTE DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
Rientra nell'autonomia collettiva la Determinazione dei requisiti di appartenenza delle varie categorie, qualifiche, livelli e gradi, in cui si articolano le posizioni di lavoro dei prestatori d'opera e quindi, ove risulti accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dalle pattuizioni contrattuali per l'inquadramento nelle qualifiche in esse previste, il giudice non può introdurre criteri propri, in sostituzione od in aggiunta a quelli stabiliti dal contratto collettivo né modificare gli elementi caratterizzanti le suddette qualifiche come considerate dal contratto. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto non tassativa la prescrizione contenuta nell'art. 5 CCNL 25 febbraio 1965 per i giornalisti che subordinava la qualifica di corrispondente sia all'esistenza nel quotidiano, cui il giornalista trasmetteva le notizie, di una pagina di cronaca locale, sia all'assenza di incompatibilità per cumuli di incarichi; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 301/85, mass n 438529; (V 2730/83, mass n 427634; (V 2682/83, mass n 427574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1965 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)