Sez. L, Sentenza n. 301 del 23/01/1985 (Rv. 438529 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI INIZIALI E DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE A QUESTE ULTIME - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI INIZIALI E DI MANSIONI SUPERIORI - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE A QUESTE ULTIME - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione di una superiore qualifica, qualora lo stesso oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza, inteso non in senso meramente quantitativo, ma strumentale all'individuazione della mansione primaria e caratterizzante. (V 136/83, mass n 424936; (Conf 2682/83, mass n 427574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)