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Sez. L, Sentenza n. 2682 del 19/04/1983 (Rv. 427574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA NONCHÉ DELLE MANSIONI SUPERIORI RIVENDICATE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI PROPRIE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA NONCHÉ DELLE MANSIONI SUPERIORI RIVENDICATE - DIRITTO DEL LAVORATORE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ.*

Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere l'attribuzione di una superiore qualifica, qualora lo stesso oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza, inteso non in senso meramente quantitativo, ma strumentale all'individuazione della mansione primaria e caratterizzante. (V 1103/81, mass n 411659; (V 305/81, mass n 410744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)