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Sez. U, Sentenza n. 10465 del 06/12/1994 (Rv. 489063 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Sanità militare - Esigenze non superabili con il personale medico militare o con quello delle USL - Convenzioni stipulate tra il Ministero della Difesa e medici civili - Natura - Contratto di lavoro autonomo - Configurabilità - Atti autoritativi della P.A. destinati ad incidere sul rapporto - Influenza - Esclusione - Controversie relative - Giurisdizione dell' A.G.O. - Sussistenza - Denuncia dell'illegittimità di detti atti - Irrilevanza -.
Stato
decisa il 1994-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489063-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Con riguardo alle convenzioni stipulate dal Ministero della Difesa con medici civili, generici o specialistici, quando le esigenze della sanità militare non possano essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali (art. 1 legge 21 giugno 1986 n. 304), l'assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno sì che nel rapporto in questione debbano ravvisarsi gli elementi del contratto di lavoro autonomo, analogamente a quanto avviene per il rapporto dei medici convenzionati di cui all'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n.833, a nulla rilevando in senso contrario che anche in detti rapporti siano configurabili atti autoritativi della pubblica amministrazione destinati ad incidere sullo "status" del prestatore di lavoro; di conseguenza le relative controversie spettano alla cognizione del giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella amministrativa, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei propri diritti, l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione, sindacabili in via incidentale ed al limitato fine della loro disapplicazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 21/06/1986 num. 304 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)