Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 20/01/2015 Cc. (dep. 16/02/2015) Rv. 262598 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Scelta della misura - Valutazione operata dal giudice in altro procedimento - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari, nella scelta della misura da applicare il giudice non è vincolato alla valutazione effettuata nell'ambito di diverso procedimento, ancorchè collegato, in quanto la discrezionalità giudiziale è orientata a valutare il pericolo di reiterazione nella dimensione concreta ed attuale e non può essere condizionata da giudizi fondati su compendi indiziari e contesti temporali diversi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)