Sez. 6, Sentenza n. 24695 del 23/04/2007 Cc. (dep. 21/06/2007) Rv. 236977 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Decisione favorevole - Estensione ai coindagati non impugnanti - Condizioni - Fattispecie in tema di contestazione a catena.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'estensione degli effetti favorevoli della decisione emessa nel procedimento cautelare ai coindagati non impugnanti presuppone che il procedimento incidentale si svolga in modo unitario e cumulativo e riguardi la posizione di coloro che non vi abbiano preso parte per non aver neppure proposto l'impugnazione o perché il loro gravame sia stato dichiarato inammissibile. Ne consegue che, nel caso in cui siano introdotti autonomamente più procedimenti incidentali, la frammentazione e la loro autonomia permettono, per il margine di discrezionalità del giudice nella valutazione delle singole posizioni, una diversità di valutazioni e decisioni che, avendo natura provvisoria e strumentale, impedisce l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso nel quale l'indagato lamentava l'omessa estensione, da parte del tribunale adito in sede di appello cautelare, della decisione emessa dallo stesso tribunale nei confronti di altro coindagato, che aveva ravvisato - sotto il profilo della "desumibilità dagli atti" - la ricorrenza di un'ipotesi di contestazione a catena).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)