diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12767 del 17/11/1999 (Rv. 531244 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Comunione condominio - Azione diretta alla demolizione di un bene in comunione - Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531244-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

L'azione diretta non al semplice accertamento dell'esistenza o inesistenza dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni, dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i proprietari dei beni interessati; in tali ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado e anche in sede di legittimità, ove la relativa eccezione può essere proposta per la prima volta se sulla questione non siasi formato il giudicato e se il presupposto e gli elementi di fatto a fondamento dell'eccezione emergano con evidenza dagli atti senza necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività vietate nel giudizio di cassazione (nel caso di specie, l'attore, nella sua qualità di comproprietario di un immobile, aveva chiesto l'eliminazione dell'apertura creata dai condomini nel muro portante comune al condominio e al fabbricato limitrofo ed il giudice di merito aveva accolto la domanda sul presupposto che l'apertura fosse suscettibile di tradursi in un diritto reale di servitù di passo; la SC, in applicazione degli esposti principi, rilevata la mancata partecipazione al giudizio del proprietario dell'edificio confinante, ha rimesso gli atti al primo giudice per la regolarizzazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)