Sez. 1, Sentenza n. 806 del 19/01/2001 (Rv. 543377 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Retribuzioni di professionisti ed altri prestatori d'opera intellettuali - Retribuzione di avvocato - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Estensione temporale biennale - Portata.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione -, deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vadano valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché riferibili ad attività svolte oltre il biennio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)