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Sez. 1, Sentenza n. 10515 del 07/12/1994 (Rv. 489085 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Ambito di applicazione - Prestazioni del professionista avvocato - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489085-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni della prestazione - deve ritenersi che le prestazioni del professionista avvocato vanno valutate nel loro complesso al momento in cui sono chiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)