Sez. 2, Sentenza n. 657 del 22/03/1967 (Rv. 326656 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNZIA AGLI ONORARI - LEGITTIMITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - RINUNZIA AGLI ONORARI - LEGITTIMITA.*
L'inderogabilita dei minimi tariffari, stabilita dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n.794, al fine di preservare il decoro e la dignita della professione forense dalle pregiudizievoli conseguenze cui la stessa risulterebbe esposta qualora la riducibilita dei detti minimi desse adito al procacciamento della clientela, non e estensibile, per il suo stesso carattere di norma limitatrice del diritto alla retribuzione, oltre l'ipotesi in essa espressamente contemplata, nella quale non rientra quella della rinunzia, totale o parziale, preventiva o successiva, alla retribuzione medesima. (Conf. N.592-62).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)